(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 15
                         del 23 aprile 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Nelle  more  dell'approvazione  del  piano  di cui all'art. 9 della
legge regionale n. 36/1996, le opere pubbliche o di pubblica utilita'
dei   consorzi  di  bonifica  sono  approvate,  ai  soli  fini  della
dichiarazione  di  pubblica  utilita'  di urgenza e indifferibilita',
dalla   giunta   regionale,  sentita  la  provincia  territorialmente
competente.
  La Regione  esercita  le  funzioni  relative  all'approvazione  per
pubblica  utilita'  a  favore  dei  consorzi  di  bonifica secondo le
modalita' previste dalla legge 22 ottobre 1971, n.  865,  e  per  gli
istituti in essa non previsti, con quelle di cui alla legge 25 giugno
1865, n. 2359.