(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 15 del 23 aprile 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Nelle more dell'approvazione del piano di cui all'art. 9 della legge regionale n. 36/1996, le opere pubbliche o di pubblica utilita' dei consorzi di bonifica sono approvate, ai soli fini della dichiarazione di pubblica utilita' di urgenza e indifferibilita', dalla giunta regionale, sentita la provincia territorialmente competente. La Regione esercita le funzioni relative all'approvazione per pubblica utilita' a favore dei consorzi di bonifica secondo le modalita' previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e per gli istituti in essa non previsti, con quelle di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359.